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statuto

Art. 1 – Costituzione e Sede

 

 

E’ costituita l’Associazione denominata Voci di Mezzo con sede nel Comune di Milano in Via Candiani 131 c/o Circolo Arci La Scighera.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
L’Associazione non persegue fini di lucro, ne diretto ne indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n.28/96 e la Legge 383/00.

  Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione denominata Voci di Mezzo persegue i seguenti scopi:
conoscere, approfondire e diffondere la cultura popolare nelle sue varie forme d’espressione.
In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
ricerca documentale e sul campo, studio delle forme musicali e testuali, organizzazione di corsi seminari, concerti e spettacoli. L’Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

  Art. 3 – I Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
Il numero dei soci è illimitato
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento

  Art.4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
Decesso;
decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva dalla presentazione del ricorso.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:
osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
svolgere le attività preventivamente concordate;
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
discutere e approvare i rendiconti economici;
eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– Il Presidente
– Il Collegio dei Garanti
Può inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo:
– il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

  Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.
L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
eleggere il Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).
deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
deliberare su eventuali regolamenti interni;
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell’associazione.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

  Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
deliberare circa l’ammissione dei soci;
deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Il Presidente

 

 

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.10 – Collegio dei Garanti

 

 

L’Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
– giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

  Art 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
– elegge tra i suoi componenti il Presidente
– esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
– agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
– può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
– riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

  Art. 12 – Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
proventi derivanti dal proprio patrimonio;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
entrate derivanti da convenzioni;
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 – Il Bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Modificazioni dello Statuto

 

 Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Art. 16 – Disposizioni finali

 

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, alla L 383/00, al Codice Civile. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell’art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 



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